martedì 10 novembre 2020

Presentata al Senato un'interrogazione parlamentare sul decreto ordinario per gli Enti ed istituzioni di ricerca: uno specifico riferimento al CNR.


E' stata presentata il 10 novembre 2020  al Senato un'interrogazione parlamentare in cu si chiedono chiarimenti sul decreto ordinario (FOE) per gli Enti e le istituzioni di ricerca.
Si mette in particolare in evidenza la situazione del CNR.

Eccola!
Verducci : Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
il decreto di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per il 2020 è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il fondo è articolato in 4 capitoli principali per ciascuno degli enti. All'"assegnazione ordinaria" si aggiungono quote accessorie per la "progettualità di carattere straordinario", le "attività di ricerca a valenza internazionale" e la "progettualità di carattere continuativo";
per il Consiglio nazionale delle ricerche, stante un'assegnazione ordinaria di 586.296.605 euro, le quote accessorie sono così ripartite: 12.230.000 euro per la progettualità di carattere straordinario, 31.640.000 per le attività di ricerca a valenza internazionale, 26.000.000 per la progettualità di carattere continuativo, per un totale di 69.870.000 euro. Le tabelle allegate al decreto di riparto riportano in dettaglio l'assegnazione dei fondi accessori alle singole iniziative, evidenziando le variazioni tra le quote relative al 2019 e quelle relative al 2020 e descrivendo molto brevemente la natura delle attività finanziate;
considerato che:
nessuna delle attività del CNR finanziate dal Ministero vigilante con tali quote accessorie risulta essere stata scelta mediante bando competitivo o altra procedura equivalente e compatibile con i migliori standard internazionali, come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
nella maggior parte dei casi le attività pluriennali del CNR finanziate dal Ministero con le quote accessorie non risultano essere state sottoposte a procedure pubbliche di rendicontazione scientifica, laddove la rendicontazione amministrativa è un atto dovuto, da parte di organismi indipendenti, compatibili con gli standard internazionali di valutazione in itinere dei progetti di ricerca e doverose in tutti i casi di impiego di risorse pubbliche per attività scientifiche;
da quanto risulta nessuna delle attività del CNR finanziate nel FOE 2020 è stata discussa preventivamente e pubblicamente con gli organi statutari dell'ente, con particolare riferimento al consiglio scientifico generale ed ai consigli scientifici dei dipartimenti, né tantomeno per la richiesta di un parere consultivo, così come previsto dallo statuto del CNR, sulle tematiche di ricerca che possono giovarsi di finanziamenti pubblici diretti;
alcune delle attività del CNR finanziate nel FOE 2020 prevedono il trasferimento di fondi ad enti ed istituzioni di ricerca non elencati tra quelle destinatari del FOE all'articolo 1 del citato decreto legislativo;
alcuni di tali beneficiari ricevono finanziamenti da molti anni rendendo pertanto auspicabile che le iniziative così finanziate abbiano da tempo raggiunto uno stato di autosostenibilità strutturale che non richieda ulteriore erogazione di finanziamenti;
rilevato che in assenza delle procedure di cui sopra non sono fornite alle Commissioni parlamentari competenti tutte le valutazioni ed informazioni necessarie ad esprimere il proprio parere sul decreto di riparto del FOE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga compatibile con la legislazione vigente, ed in particolare con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la prassi di finanziare attività di ricerca senza bandi competitivi, senza rendicontazione scientifica, senza il controllo delle comunità scientifiche di riferimento e al di fuori dalle prassi adottate dalla comunità scientifica internazionale;
se non ritenga opportuno procedere alla nomina del consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi così come previsto all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 218 anche al fine di esercitare il controllo;
se ritenga compatibile con la legislazione vigente il trasferimento di quote del FOE da parte di un'amministrazione pubblica propriamente destinataria del finanziamento ad entità esterne al sistema degli enti pubblici di ricerca, in mancanza di procedure competitive di assegnazione dei fondi e di specifici e motivati accordi di partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali;
se ritenga opportuno prevedere il superamento del sistema di quote accessorie del FOE ed il loro conferimento, parziale o totale, in sede di assegnazione ordinaria degli enti di ricerca, in modo da stimolare procedure autonome che rientrino nel controllo degli organi statutari degli enti per il finanziamento di progetti di ricerca o la creazione di partenariati di ricerca.
(3-02080)

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