La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
euro 4.000/00 per compensi professionali, oltre euro 200,00, per esborsi, spese
generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
Di che si tratta?
E' un ricorso in cassazione in cui il ricorrente( ovvero l'ASI ricorre) contro la sentenza della Corte d'Appello che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava
l'ASI al pagamento in favore del Dirigente ex Capo ufficio legale delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al 9 luglio 2006, oltre interessi legali come per legge.
l'ASI al pagamento in favore del Dirigente ex Capo ufficio legale delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al 9 luglio 2006, oltre interessi legali come per legge.
IL resistente è l'ex Capo ufficio legale dell'ASI.
La sentenza completa si trova sul sito della Corte di Cassazione.
La sentenza completa si trova sul sito della Corte di Cassazione.
Non pochi sarà l'ammontare delle retribuzioni da versare.
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