Da un paio di settimane è stata commissarita l'ASI? Non rimarra sola nel suo destino? Potrebbe presto essere in compagnia dell'INGV di cui si reiterano le richieste di commissariamento da parte di parlamentari tra cui il primo firmatario è il Sen. Morra neo Presidente della Commissione Antimafia.-.
Si propone la lettura dell'interrogazione  in cui
"si chiede di 
sapere  se i 
Ministri in indirizzo intendano adottare, qualora i fatti di cui sopra trovino puntuale riscontro, senza indugio alcuno, i 
provvedimenti di rito per il commissariamento dell'Istituto nazionale di
 geofisica e vulcanologia, il cui consiglio di amministrazione, violando
 i principi della correttezza e della buona amministrazione, non solo ha
 approvato a parere degli interroganti con ingiustificato ritardo e, 
quindi, in palese violazione di legge, i bilanci consuntivi relativi 
agli anni finanziari 2016 e 2017, ma, per quello relativo all'esercizio 
2016, ha addirittura alterato le risultanze contabili, così fornendo una
 falsa rappresentazione della realtà, al fine di far apparire l'ente con
 un avanzo di competenza, anziché con un disavanzo, circostanza che 
avrebbe dovuto anch'essa comportare l'applicazione del suddetto art. 15,
 comma 1-bis, posto a tutela della finanza pubblica, considerato 
che per un quinquennio l'ammontare delle spese accertate aveva superato 
quello delle entrate accertate, senza che il pareggio di bilancio fosse 
stato raggiunto." 
Premesso che:
con
 alcune precedenti interrogazioni (4-08069 del 19 settembre 2017 e 
4-08778 del 20 dicembre 2017) presentate in Senato nel corso della XVII 
Legislatura venivano chiesti chiarimenti in ordine ad alcune vicende 
riguardanti l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), 
ente pubblico di ricerca finanziato in via ordinaria dallo Stato e 
sottoposto a vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca;
in 
particolare, col primo dei due atti di sindacato ispettivo, gli 
interroganti chiedevano, tra l'altro, chiarimenti in ordine alla somma 
di 4,1 milioni di euro, riportata nel conto consuntivo 2016 dell'ente, 
quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 2016 destinate 
alla copertura delle spese di funzionamento per euro 2.050.000 (per 
totali euro 4.100.000)" che, ad avviso degli stessi interroganti, alla 
data del 31 dicembre 2016 risultavano del tutto prive di titolo 
giuridico, idoneo a giustificarne l'accertamento;
l'ultimo
 decreto adottato dal Ministero dell'istruzione nella specifica materia,
 n. 000615, risaliva al 4 agosto 2016 e aveva ad oggetto i criteri di 
ripartizione del finanziamento premiale per l'anno 2015, da effettuare 
in base alla valutazione della qualità della ricerca e degli specifici 
programmi e progetti di ricerca proposti dai singoli enti, rimandando a 
successivi decreti la determinazione degli importi da assegnare agli 
enti proponenti, sulla base dei punteggi attribuiti da un apposito 
comitato ministeriale;
l'INGV, con nota 
prot. 0013057 del 9 ottobre 2017, a firma del presidente, professor 
Carlo Doglioni, indirizzata al Ministro dell'istruzione, al Ministro 
dell'economia e delle finanze nonché ai firmatari della citata 
interrogazione 4-08069, rispondeva all'interrogazione stessa, di fatto 
sostituendosi ai Ministri competenti;
quanto
 all'accertamento quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 
2016 destinate alla copertura delle spese di funzionamento per euro 
2.050.000 (per totali euro 4.100.000)", ritenuto dagli interroganti 
privo di titolo giuridico, il presidente dell'INGV affermava che "il 
titolo giuridico che giustifica l'operazione contabile di accertamento è
 l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009";
la
 norma invocata, per gli interroganti, dispone una realtà assai diversa 
da quella assunta dall'INGV e ciò in quanto l'assegnazione della quota 
parte del fondo premiale, come noto, avviene annualmente, con apposito 
decreto del Ministero dell'istruzione, che rappresenta il titolo 
giuridico idoneo a giustificare l'accertamento della somma;
per
 l'anno 2015, l'assegnazione dei fondi premiali per gli enti di ricerca è
 avvenuta con decreto del Ministero dell'istruzione in data 27 ottobre 
2017 e la quota spettante all'INGV è stata di 2.689.950 euro; per gli 
anni 2016 e 2017, invece, l'assegnazione dei medesimi fondi è avvenuta 
con decreto dello stesso Ministero datato 5 febbraio 2018 ed ha 
riservato all'INGV la somma di complessiva di 4.609.575,43 euro;
entrambi
 i decreti di assegnazione dei fondi premiali per gli anni 2015 e 
2016-2017, che costituiscono titolo per l'accertamento dell'entrata, 
sono stati emanati addirittura dopo più di un anno dalla chiusura 
dell'esercizio finanziario 2016, con la conseguenza che l'INGV ha 
contabilizzato, con una sorta di forfait del tutto inedita ma 
illegittima ad avviso degli interroganti, nel proprio consuntivo 2016 
tanto il fondo premiale per 2015 che quello 2016, i cui importi però non
 erano noti, con ciò alterando le risultanze dello stesso bilancio 
consuntivo che, qualora fosse stato redatto nel rispetto della legge, 
avrebbe evidenziato un disavanzo di competenza 3.047.746,22 euro e non 
un avanzo di 932.253,78 euro, come riportato nel citato conto consuntivo
 approvato il 15 maggio 2017;
inoltre, sia 
il conto consuntivo 2016 che quello 2017 sono stati approvati dal 
consiglio di amministrazione dell'INGV, rispettivamente con 
deliberazione n. 367 in data 15 maggio 2017 e con deliberazione n. 571, 
in data 15 maggio 2018, perciò in ritardo rispetto al termine (30 
aprile) previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011, 
con la conseguenza che nei confronti dell'ente (siccome rilevato sia 
dalla Ragioneria generale dello Stato, in data 27 luglio 2018, che dal 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero 
dell'istruzione in data 12 ottobre 2018) deve trovare applicazione il 
disposto di cui all'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98
 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, 
che testualmente recita: "nei casi in cui il bilancio di un ente 
sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine 
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di 
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi,
 ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è 
nominato un commissario",
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