Potrebbe essere  accaduto in ASI.
Il Consiglio di Stato in una sentenza emessa nel 2014 in merito a concorsi esperiti nel 2009 ( vedi nostri articoli anni precedenti)  afferma:
"poiché  per giurisprudenza costante il giudice amministrativo,
 ravvisando l’illogicità e l’irragionevolezza dei criteri utilizzati dalla  Commissione giudicatrice, può sindacarne nel merito l’operato, nel 
caso di specie il Collegio non può fare a meno di rilevare – concordando
 con quanto rilevato dal giudice di prime cure - che l’amministrazione 
appellata avrebbe dovuto procedere all’attribuzione dei punteggi ai 
candidati previa loro riparametrazione, quantomeno in relazione ai 
punteggi finali ( pur mantenendo ferma la modalità di attribuzione di  
punteggi parziali per ogni singola voce corrispondente ai titoli 
indicati nel bando) come aveva fatto, d’altronde, in occasione della 
tornata selettiva precedente; in altri termini, attribuiti 60 punti solo
 al candidato che risultava aver riportato il maggior numero di 
punteggio sui titoli in termini assoluti (462,5), la Commissione avrebbe
 dovuto via via gradualmente scalare, con metodo  proporzionale, i 
punteggi in relazione a tutti gli altri candidati"
Ritorniamo sulla sentenza
Da questa decisione potrebbe essere scaturita una "chiamata in causa" dei componenti della commissione esaminatrice per danni all'erario.
Da questa decisione potrebbe essere scaturita una "chiamata in causa" dei componenti della commissione esaminatrice per danni all'erario.
Sarà il solo caso in esame. anche in considerazione del rilevante contenzioso del personale? 
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