Potrebbe essere accaduto in ASI.
Il Consiglio di Stato in una sentenza emessa nel 2014 in merito a concorsi esperiti nel 2009 ( vedi nostri articoli anni precedenti) afferma:
"poiché per giurisprudenza costante il giudice amministrativo,
ravvisando l’illogicità e l’irragionevolezza dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice, può sindacarne nel merito l’operato, nel
caso di specie il Collegio non può fare a meno di rilevare – concordando
con quanto rilevato dal giudice di prime cure - che l’amministrazione
appellata avrebbe dovuto procedere all’attribuzione dei punteggi ai
candidati previa loro riparametrazione, quantomeno in relazione ai
punteggi finali ( pur mantenendo ferma la modalità di attribuzione di
punteggi parziali per ogni singola voce corrispondente ai titoli
indicati nel bando) come aveva fatto, d’altronde, in occasione della
tornata selettiva precedente; in altri termini, attribuiti 60 punti solo
al candidato che risultava aver riportato il maggior numero di
punteggio sui titoli in termini assoluti (462,5), la Commissione avrebbe
dovuto via via gradualmente scalare, con metodo proporzionale, i
punteggi in relazione a tutti gli altri candidati"
Ritorniamo sulla sentenza
Da questa decisione potrebbe essere scaturita una "chiamata in causa" dei componenti della commissione esaminatrice per danni all'erario.
Da questa decisione potrebbe essere scaturita una "chiamata in causa" dei componenti della commissione esaminatrice per danni all'erario.
Sarà il solo caso in esame. anche in considerazione del rilevante contenzioso del personale?
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