Trattasi di una sentenza in relazione ad un ricorso avverso l'ASI per un concorso per dirigente tecnologo.
L'antefatto è che il dipendente aveva ottenuto la sospensiva in base alla quale era stato ammesso alla selezione orale dalla quale non è risultato vincitore.
Ebbene la sentenza di merito recita tra l'altro:
ad avviso del Collegio la decisione del ricorso proposta avverso il provvedimento di esclusione, una volta pubblicata tale graduatoria, non poteva prescindere dall’impugnazione della stessa con instaurazione del contraddittorio quantomeno nei confronti di uno dei controinteressati;
Si rimanda dunque all'esame della relazione di accompagnamento della graduatoria di merito.
ad avviso del Collegio la decisione del ricorso proposta avverso il provvedimento di esclusione, una volta pubblicata tale graduatoria, non poteva prescindere dall’impugnazione della stessa con instaurazione del contraddittorio quantomeno nei confronti di uno dei controinteressati;
Considerato che comunque, al fine di verificare la
possibilità di una differente interpretazione, si ritiene opportuno
acquisire in giudizio dalla parte più diligente la relazione di
accompagnamento prot. CI-VRU-2017-444 del 09/06/2017 che illustra “le
finalità del presente provvedimento” (cioè, della graduatoria di
merito);
che, ai fini suindicati, occorre invitare le parti a
formulare memoria ex art.73 c.p.a. sulla circostanza indicata nonché a
depositare la relazione di accompagnamento, con avviso che in mancanza
potranno essere tratti argomenti di prova ex art.64 c.p.a., rinviando
per la discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2018 ;
Si rimanda dunque all'esame della relazione di accompagnamento della graduatoria di merito.
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