"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di 
giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione 
del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, davanti al 
quale la causa dovrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 
c.p.a.-.
Spese compensate."
Così recita la sentenza del Tar lazio  del 25 febbraio us  nel merito di un ricorso presentato da un dipendente dell'ASI  per l'annullamento del decreto del Direttore Generale dell'ASI n. 326/15 
del 23 settembre 2015 e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso
 e consequenziale.della sentenza n. 6231
 dell'11 giugno 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 - Sezione III - confermata dal Consiglio di Stato - Sezione Sesta - con sentenza 
n. 1069 del 4 marzo 2015 Rinnovazione della selezione di cui al bando n.
 8/2009 - Approvazione graduatorie e nomina dei vincitori;e sul ricorso incidentale di un altro dipendente
Non è secondario riportare inoltre  quanto segue " In particolare questo Tribunale, con la pronuncia n. 
6231 del 2014, ha censurato l’operato della Commissione esaminatrice per
 aver stabilito, nelle sedute dell’11 e 18 gennaio 2011, criteri di 
valutazione dei titoli e del colloquio non adatti a differenziare i 
candidati dal punto di vista qualitativo, e determinato un esito 
concorsuale connotato da profili di irragionevolezza ed incongruenza, 
per assenza di idonei meccanismi di ponderazione tra i punteggi ottenuti
 da ciascuno dei candidati e il punteggio massimo attribuibile ai titoli
 (60 punti) avrebbe affidato l’esito della selezione al mero dato 
dell’anzianità."
Non è la prima volta che viene censuratato l'operato di una commissione esaminatrice  dell'ASI. ( E' sempre la stessa  di un nostro post precedente o è un'altra ancora?)
La sentenza integrale è negli atti ufficiali della Giustizia Amministrativa.
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