Inizia una settimana cruciale per la nomina del Presidente dell'ASI.
Il carteggio complessivo dei candidati ( circa 35) è nelle mani del comitato selezionatore coordinato dalla Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi.
Come è di rito. all'avvio ufficiale della selezione, i membri del Comitato prendono visione dei nominativi dei candidati e sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Il principio di “astensione”, deve essere
applicato tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”,
consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e
di parità di trattamento.Il conflitto di interessi potrebbe esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un concorrente. ( vedi sentenze al riguardo
Non meno importante per la procedura di selezione è che i selezionatori, come prescrive il bando pubblicato sul sito del MIUR verifichino che sussistano i requisiti di ammissibilità con riferimento a ciascun candidato.
E' un'operazione dunque molto delicata,tanto più che l'attuale compagine governativa annette molta importanza alla trasparenza di concorsi in cui non vi sia alcuna ombra di conflitti di interesse neanche potenziali.
E' un'operazione dunque molto delicata,tanto più che l'attuale compagine governativa annette molta importanza alla trasparenza di concorsi in cui non vi sia alcuna ombra di conflitti di interesse neanche potenziali.
dichiarano sotto la loro personale responsabilità di essere Al fine di garantire la par condicio nelle
procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta
sia ipotizzabile anche solo un potenziale “conflitto di interessi” con
uno dei candidati.
Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 2397 del 18 ottobre 2016.
La normativa generale in materia di
procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all’art. 11 che i
componenti della commissione
Segnatamente, l’articolo 51 c.p.c.
sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l’obbligo di
astenersi quando si trova in rapporto con l’oggetto della causa oppure
con le parti, ovverosia nei seguenti casi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente
fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente
o “commensale abituale” di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa
pendente o “grave inimicizia” o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato
patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne
ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro
o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore
di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento
che ha interesse nella causa.
Con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”,
il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell’ufficio
l’autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso
soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.
La norma, dunque, impone al giudice (e al
commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e
rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l’imparzialità e la
serenità di giudizio.
Tale disposizione impone a tutti i
soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento
amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti
endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi “in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Tale norma, va ulteriormente precisato,
riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura
gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei
concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch’esse nella loro
composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”,
rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità
di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.
(Tar Sardegna, sez. I, senti n. 459/2013).
Nelle procedure di concorso, costituiscono
quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione
esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità
fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed
esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato
sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù
delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili
all’esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto,
e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non
imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (Tar Friuli
Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).
Pertanto, se è pur vero che, di regola, la
sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno
dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta
sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è
altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione
costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un
particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a
determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge
l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare
in toto le operazioni concorsuali (Tar Sicilia, sent. n. 2397/2016).
Come evidenziato recentemente dall’Anac
nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza
di una causa di incompatibilità di cui all’articolo 51 c.p.c spetta
all’amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle
autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare
l’indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo
intercorsi o in essere con i candidati.
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