Inizia una settimana cruciale per la nomina del Presidente dell'ASI.
Il carteggio complessivo dei candidati ( circa 35) è nelle mani del comitato selezionatore coordinato dalla Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi.
Come è di rito. all'avvio ufficiale della selezione, i membri del Comitato prendono visione dei nominativi dei candidati e  sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono 
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli 
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 
Il principio di “astensione”, deve essere 
applicato tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, 
consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e
 di parità di trattamento.Il conflitto di interessi potrebbe esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un concorrente. ( vedi sentenze al riguardo
 Non meno importante per la procedura di selezione è che i selezionatori, come prescrive il bando pubblicato sul sito del MIUR verifichino   che sussistano i requisiti di ammissibilità con riferimento a ciascun candidato.
E' un'operazione dunque molto delicata,tanto più che l'attuale compagine governativa annette molta importanza alla trasparenza di concorsi in cui non vi sia alcuna ombra di conflitti di interesse neanche potenziali.
E' un'operazione dunque molto delicata,tanto più che l'attuale compagine governativa annette molta importanza alla trasparenza di concorsi in cui non vi sia alcuna ombra di conflitti di interesse neanche potenziali.
dichiarano sotto la loro personale responsabilità di essere  Al fine di garantire la par condicio nelle
 procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta 
sia ipotizzabile anche solo un potenziale “conflitto di interessi” con 
uno dei candidati.
Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 2397 del 18 ottobre 2016.
La normativa generale in materia di 
procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
 di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all’art. 11 che i 
componenti della commissione
Segnatamente, l’articolo 51 c.p.c. 
sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l’obbligo di 
astenersi quando si trova in rapporto con l’oggetto della causa oppure 
con le parti, ovverosia nei seguenti casi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente 
fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente
 o “commensale abituale” di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa 
pendente o “grave inimicizia” o rapporti di credito o debito con una 
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato 
patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne 
ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro
 o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore 
di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; 
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione 
anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento 
che ha interesse nella causa.
Con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”,
 il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell’ufficio 
l’autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso 
soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.
La norma, dunque, impone al giudice (e al 
commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e 
rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l’imparzialità e la 
serenità di giudizio.
Tale disposizione impone a tutti i 
soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento 
amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti 
endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi “in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Tale norma, va ulteriormente precisato, 
riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura 
gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei 
concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch’esse nella loro 
composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, 
rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità 
di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.
 (Tar Sardegna, sez. I, senti n. 459/2013).
Nelle procedure di concorso, costituiscono
 quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione 
esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità 
fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed 
esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato 
sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù 
delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili
 all’esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto,
 e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non 
imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (Tar Friuli 
Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).
Pertanto, se è pur vero che, di regola, la
 sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno
 dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta
 sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è 
altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione 
costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un 
particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a 
determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge 
l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare 
in toto le operazioni concorsuali (Tar Sicilia, sent. n. 2397/2016).
Come evidenziato recentemente dall’Anac 
nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza
 di una causa di incompatibilità di cui all’articolo 51 c.p.c spetta 
all’amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle 
autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare 
l’indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo 
intercorsi o in essere con i candidati.
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