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giovedì 4 marzo 2021

Il CNR è sempre senza Presidente. Se ne interessa il Parlamento.

Continua a fare rumore il fatto che il CNR sia ancora senza Presidente

Ecco un'ulteriore interrogazione parlamentare presentata al Senato sul CNR al momento ancora acefalo:

 Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e dell'articolo 1, comma 7, dello statuto dell'ente;

in particolare, come prevede la normativa, la nomina è disposta dal Ministro sulla base della proposizione al medesimo di una cinquina di candidati da parte di un comitato di selezione (di nomina anch'essa ministeriale);

l'incarico del presidente Massimo Inguscio, scelto dal Ministro pro tempore Stefania Giannini, è scaduto il 20 febbraio 2020;

tuttavia, a partire da tale data, non si è provveduto, da parte del titolare del dicastero, alla nomina del nuovo presidente, nell'ambito dei nominativi proposti dal comitato di selezione insediatosi nel dicembre 2019;

a partire da tale data, dunque, il presidente Massimo Inguscio ha operato in regime di proroga ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 293 del 1994 (gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine della scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni e possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili);

tuttavia, in seguito, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, il 17 marzo 2020 (nell'iniziale contesto pandemico da COVID-19), ha stabilito una proroga del mandato degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca (incluso, dunque, il CNR);

l'articolo 100, difatti, posticipava il rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari di tutti gli enti pubblici di ricerca, prorogando quelli in corso, anche se scaduti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), come nel caso di specie, oppure in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo (stabilito, inizialmente, al 31 luglio 2020);

in seguito, durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020 un emendamento, a prima firma dell'interrogante approvato in Senato, modificava il testo dell'articolo 100, comma 2, del decreto-legge n. 18, stabilendo che la proroga del rinnovo dei mandati, potenzialmente sine die in ragione della scontata deliberazione di rinnovazione dello stato di emergenza nazionale da parte del Governo, trovasse comunque un limite definito ex lege entro il termine, perentorio, del 31 gennaio 2021. L'ultimo periodo dell'articolo 100, comma 2, difatti, dispone testualmente che: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021";

in seguito un'interpretazione particolarmente "elastica" degli uffici ministeriali, nonostante la chiara ratio della norma che pone un termine perentorio per addivenire alla nuova nomina, ha dato indicazioni all'ente vigilato circa la scadenza del mandato del presidente Inguscio che, secondo tale avviso, era da intendersi ulteriormente differita al 14 febbraio 2021 (utilizzando, quindi, nuovamente, e per l'intero, i 45 di proroga previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 293 del 1994), ignorando il termine perentorio di cui sopra: tuttavia, anche oltre quella data, superata da oltre 2 settimane, non si è ancora giunti alla nomina del successore;

il CNR, dunque, si trova in una situazione di totale paralisi e l'ente si trova sprovvisto, attualmente, non solo del presidente ma anche del vicepresidente e di 2 consiglieri di amministrazione su 5;

in tale situazione dovrebbe essere applicata la disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2003 (sul riordino del CNR), la quale stabilisce che: "in caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività";

considerato che il presidente del CNR ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende al corretto svolgimento delle attività dell'ente. In particolare, egli: convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; convoca il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; conferisce l'incarico al direttore generale sulla base della delibera di nomina del consiglio di amministrazione;

valutato che ad opinione dell'interrogante la situazione in cui versa il più importante ente pubblico di ricerca italiano è, a dir poco, allarmante ed insostenibile;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al più presto procedendo alla nomina del nuovo presidente del CNR;

quale sia la sua valutazione in merito alle procedure di rinnovo dei mandati degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento al CNR;

se, nelle more della definizione della procedura di nomina del nuovo presidente del CNR, non ritenga di dover ottemperare al disposto di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2003, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.

(4-04992)

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